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Sez. 2, Sentenza n. 808 del 28/01/1983 (Rv. 425557 - 01)

SUCCESSIONE MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - PENDENZA - AMMINISTRAZIONE DELL'EREDITÀ - AMMINISTRATORI - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE A VENDERE DETERMINATI CESPITI - OCCULTAMENTO FRAUDOLENTO DELL'AMMINISTRATORE DI UN'EREDITÀ CONDIZIONATA, CIRCA L'EFFETTIVA CONSISTENZA DI DETTI BENI - CONSEGUENZE - NULLITÀ DEL CONTRATTO DI VENDITA PER ILLICEITÀ DELLA CAUSA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425557-01

SUCCESSIONE MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - PENDENZA - AMMINISTRAZIONE DELL'EREDITÀ - AMMINISTRATORI - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE A VENDERE DETERMINATI CESPITI - OCCULTAMENTO FRAUDOLENTO DELL'AMMINISTRATORE DI UN'EREDITÀ CONDIZIONATA, CIRCA L'EFFETTIVA CONSISTENZA DI DETTI BENI - CONSEGUENZE - NULLITÀ DEL CONTRATTO DI VENDITA PER ILLICEITÀ DELLA CAUSA - CONFIGURABILITÀ.*

La ricorrenza della nullità del contratto per illiceità della causa, configurabile anche nei contratti tipici, qualora un determinato schema negoziale venga utilizzato per il perseguimento di finalità contrarie ai principi giuridici ed etici fondamentali dell'ordinamento, non trova ostacolo nella circostanza che il contratto stesso presenti un contenuto formalmente conforme a quello predeterminato dal giudice, con autorizzazione alla stipulazione resa in Sede di procedimento camerale (nella specie, autorizzazione alla vendita di beni di un'eredità condizionata rilasciata all'amministratore dell'eredità medesima), qualora la volontà di detto giudice risulti priva di validità ed efficacia per essere intervenuta su un oggetto sostanzialmente diverso da quello del contratto stesso (nella specie, in conseguenza di un fraudolento occultamento da parte di detto amministratore dell'effettiva consistenza dei beni da alienare e della situazione dell'eredità). (V 63/73, mass n 361835).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 376, Cod. Civ. art. 641, Cod. Civ. art. 642, Cod. Civ. art. 644, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)