Sez. U, Sentenza n. 63 del 11/01/1973 (Rv. 361835 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - IN GENERE - NOZIONE - CAUSA ILLECITA NEI CONTRATTI TIPICI - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - IN GENERE - NOZIONE - CAUSA ILLECITA NEI CONTRATTI TIPICI - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
La causa, come funzione economico-sociale del negozio, va intesa, nei contratti tipici come funzione concreta obiettiva, che corrisponde ad una delle funzioni tipiche ed astratte determinate dalla legge. Pertanto anche nei contratti tipici, avendo riguardo a detta funzione concreta, e concepibile una causa illecita, che si ha quando le parti, con l'uso di uno schema negoziale tipico, abbiano direttamente perseguito uno scopo contrario ai principi giuridici ed etici fondamentali dell'ordinamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)