Sez. U, Sentenza n. 2682 del 12/07/1976 (Rv. 381465 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - ALLOGGI COSTRUITI DALLO STATO A SEGUITO DI TERREMOTI - POSIZIONE DEGLI ASSEGNATARI - DIRITTO SOGGETTIVO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - ALLOGGI COSTRUITI DALLO STATO A SEGUITO DI TERREMOTI - POSIZIONE DEGLI ASSEGNATARI - DIRITTO SOGGETTIVO.*
Anche alla stregua della normativa anteriore all'entrata in vigore della legge 30 marzo 1965 n 225, deve essere qualificata come diritto soggettivo la posizione di coloro che, fruendo di alloggi costruiti a carico dello stato in conseguenza di terremoti, chiedano di ottenerne la cessione in proprieta. (V 2442/67, mass n 329735).*
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 1 com. 5, Legge 30/03/1965 num. 225 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)