Sez. U, Sentenza n. 599 del 26/01/1979 (Rv. 396735 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO DELLO ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI ED ECONOMICHE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA - CONTROVERSIA PROMOSSA DALLO ASSEGNATARIO PER L'ACCERTAMENTO DEL SUO DIRITTO ALLA CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DELL'AGO - INCLUSIONE DELL'ALLOGGIO, CON PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, NELLA QUOTA DI RISERVA ESCLUSA DALLA CESSIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO DELLO ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI ED ECONOMICHE PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROMA - CONTROVERSIA PROMOSSA DALLO ASSEGNATARIO PER L'ACCERTAMENTO DEL SUO DIRITTO ALLA CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DELL'AGO - INCLUSIONE DELL'ALLOGGIO, CON PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO, NELLA QUOTA DI RISERVA ESCLUSA DALLA CESSIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
La controversia, promossa dall'assegnatario in locazione di alloggio dell'istituto autonomo per le case popolari ed economiche per i dipendenti del comune di Roma, al fine di ottenere, nei confronti dell'istituto medesimo, l'accertamento del suo diritto alla cessione in proprieta, a norma del DPR 17 gennaio 1959 n 2 (modificato dalla legge 27 aprile 1962 n 231), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si ricollega a posizioni aventi natura e consistenza di diritto soggettivo. Tale principio non soffre deroga nel caso in cui l'ente assegnante abbia, con provvedimento amministrativo, incluso l'alloggio nella quota di riserva esclusa dalla cessione, ai sensi dell'art 3 del citato DPR n 2 del 1959 (modificato dall'art 2 della legge 231 del 1962), qualora l'assegnatario non si dolga dello scorretto Esercizio dei poteri spettanti in proposito all'assegnante, ma sostenga che detto provvedimento sia stato emesso in situazione di totale carenza del relativo potere, atteso che, in questa seconda ipotesi, non e configurabile una degradazione ad interesse legittimo della indicata posizione di diritto soggettivo, salva ogni questione sulla esattezza di quella tesi, rilevante ai fini della fondatezza o meno nel merito della domanda. (V 4835/77, mass n 388439; (V 2682/76, mass n 381465).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 16 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 3, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)