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Sez. 1, Sentenza n. 1877 del 03/04/1979 (Rv. 398263 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - DEDUZIONE DELL'ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI ACQUISITI O DELLE CONCLUSIONI DEL CTU - SPECIFICITA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1979-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398263-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - DEDUZIONE DELL'ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI ACQUISITI O DELLE CONCLUSIONI DEL CTU - SPECIFICITA - REQUISITI.*

Qualora l'atto di appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, l'Onere della specificita dei motivi, di cui all'art 342 cod proc civ, deve ritenersi assolto se il contenuto del gravame evidenzi inequivocamente il punto od i punti della sentenza impugnata, sui quali si chiede al giudice di secondo grado un riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo anche necessario, come nella diversa ipotesi del ricorso per Cassazione, che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni dei primi giudici, ovvero l'espressa indicazione delle questioni decisive non esaminate o non correttamente esaminate. (V 880/77, mass n 384490).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)