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Sez. 2, Sentenza n. 880 del 04/03/1977 (Rv. 384490 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - DENUNCIA DELL'ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA ACQUISITI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1977-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384490-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - DENUNCIA DELL'ERRONEA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI PROVA ACQUISITI - SUFFICIENZA.*

A norma dell'art 342 cod proc civ deve essere desumibile con chiarezza quale sia il punto della decisione che si impugna e quali siano le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione: a tal fine deve ritenersi sufficiente la denuncia dell'erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, che abbia costituito la ratio decidendi della pronuncia impugnata, senza che occorra alcuna analisi critica della sentenza impugnata, poiche, a differenza di quanto avviene in Sede di legittimita, il giudice di appello, allorquando una sentenza venga impugnata per erronea valutazione delle prove, deve procedere direttamente al riesame del materiale probatorio acquisito e formulare il suo autonomo giudizio di merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)