Sez. 2, Sentenza n. 1962 del 20/07/1966 (Rv. 323808 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NATURA - IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - ESPERIBILITA DELLE AZIONI DI NULLITA E DI ANNULLAMENTO DEI NEGOZI GIURIDICI.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NATURA - IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - ESPERIBILITA DELLE AZIONI DI NULLITA E DI ANNULLAMENTO DEI NEGOZI GIURIDICI.*
L'ordinanza con cui il giudice istruttore, a norma dell'art. 789, terzo comma, cod.proc.civ., dichiara esecutivo il progetto di divisione non ha natura decisoria, perche si limita a dare atto dell'avvenuta accettazione del progetto (sia pure presunta per l'eventuale contumacia di alcuno dei condividenti), e non e impugnabile, neppure con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, onde ogni eventuale vizio della volonta dei condividendi o della manifestazione di essa puo essere fatta valere soltanto in Sede ordinaria di cognizione, mediante le normali impugnative di nullita od annullabilita dei negozi giuridici. (Conf. 3276-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)