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Sez. 2, Sentenza n. 1451 del 02/05/1969 (Rv. 340231 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NATURA - ASSOGGETTABILITA ALL'AZIONE DI RESCISSIONE - LIMITI - DEFINIZIONE CON SENTENZA DELLE CONTESTAZIONI DEI CONDIVIDENTI - IMPUGNABILITA CON I SOLI MEZZI ORDINARI.*
Stato
decisa il 1969-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340231-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NATURA - ASSOGGETTABILITA ALL'AZIONE DI RESCISSIONE - LIMITI - DEFINIZIONE CON SENTENZA DELLE CONTESTAZIONI DEI CONDIVIDENTI - IMPUGNABILITA CON I SOLI MEZZI ORDINARI.*

Nell'ipotesi in cui il giudizio di divisione si concluda con l'ordinanza emessa dal giudice istruttore, che dichiara esecutivo il progetto di divisione, perche non e sorta contestazione alcuna sul progetto stesso, il provvedimento giurisdizionale ha il contenuto di un semplice controllo di legalita del procedimento e di conferimento di esecutorieta al titolo, mentre gli effetti sostanziali della ripartizione si ricollegano all'accordo delle parti, cioe ad un atto negoziale e, quindi, naturale, in tal caso, che la divisione, pur essendo compiuta attraverso un procedimento giudiziale e conclusa con un provvedimento del giudice, sia soggetta all'Azione di rescissione (salvo che questa non sia preclusa da eventuali sentenze pronunciate, nel corso del procedimento divisionale, circa il valore dei beni). Ma, se sul progetto di divisione siano sorte contestazioni che il giudice ha dovuto dirimere, esplicando una vera e propria attivita giurisdizionale ed il giudizio di divisione si sia concluso con sentenza definitiva, che abbia dichiarato esecutivo il progetto divisionale, l'attribuzione dei beni, in concreto, ai singoli condividenti non e ricollegabile, evidentemente, all'accordo delle parti, bensi al provvedimento autoritativo del giudice, avente efficacia vincolante per tutte le parti (e cio anche in ordine al valore delle singole quote, pur se non sia stato espressamente contestato) e, quindi, contro di esso non e dato insorgere se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge per le sentenze di merito. (V 1962/66 mass n 323808).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 763, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 789

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)