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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3804 del 07/02/2022 (Rv. 663936 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Azione di responsabilità del curatore fallimentare nei confronti degli organi di gestione o di controllo della società fallita – Contemporanea pendenza di opposizione allo stato passivo instaurata dall’amministratore o dal sindaco per il riconoscimento del compenso – Ammissione con riserva del credito concorsuale – Esclusione – Sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione al passivo – Esclusione – Ragioni.
Stato
decisa il 2022-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663936-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE

La contemporanea pendenza di un'azione di responsabilità, instaurata dal curatore fallimentare nei confronti di un amministratore o di un sindaco della società fallita, e di una opposizione allo stato passivo, instaurata dal medesimo amministratore o sindaco per il riconoscimento del compenso per l'attività svolta, non giustifica né l'ammissione del credito con riserva, che è consentita solo nei casi tassativamente indicati nell'art. 96, comma 2, l. fall., né la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione al passivo, in quanto in sede di verifica del passivo il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere dal creditore.

Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)