Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5255 del 01/03/2017 (Rv. 643974 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Domanda di accertamento del credito proposta in via ordinaria - Sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio di opposizione allo stato passivo avente ad oggetto il medesimo credito - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
La domanda di accertamento di un credito nei confronti del fallito, in quanto soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall., deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile, sicchè va escluso che, ove il relativo giudizio sia ancora pendente in sede ordinaria, il giudizio di opposizione allo stato passivo avente ad oggetto l’accertamento del medesimo credito possa essere sospeso ex art. 295 c.p.c.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)