Sez. 2, Sentenza n. 2215 del 12/08/1966 (Rv. 324325 - 01)
DIRITTI REALI - IDENTIFICAZIONE DEI FONDI - TIPO DI FRAZIONAMENTO - VALORE PROBATORIO.*
DIRITTI REALI - IDENTIFICAZIONE DEI FONDI - TIPO DI FRAZIONAMENTO - VALORE PROBATORIO.*
Il tipo di frazionamento e bensi un documento che normalmente e redatto per le opportune variazioni catastali, in relazione agli Atti di vendita e, pertanto, allo stesso si deve attribuire, di regola, soltanto valore di elemento indicativo e sussidiario per la Determinazione del confine. Nulla esclude, pero, che al tipo di frazionamento, quando contenga determinati dati, non contestati dalle parti, come, ad esempio, le misure perimetrali e di superficie dei singoli lotti, e tanto piu quando il tipo sia richiamato negli Atti di vendita, possa essere riconosciuto il carattere di elemento decisivo e preponderante ai fini dell'individuazione dei lotti, specie se questi non possano 5ss5r5 singolarmente determinati nella loro consistenza reciproca, se non mediante quei dati. Non importa che i dati medesimi non risultino riscontrati sul terreno da chi redasse il tipo di frazionamento, salvo che sia provato che quei dati non corrispondano a quelli reali dei singoli lotti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 950
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)