Sez. L, Sentenza n. 14084 del 11/06/2010 (Rv. 613848 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - RESPONSABILITÀ DEI SOCI | Carovane o compagnie di facchinaggio non costituite in società cooperativa - Società in nome collettivo irregolare - Configurabilità - Conseguenze - Responsabilità di tutti i soci per le obbligazioni derivanti da omissioni contributive in materia di assicurazione obbligatoria infortuni - Limiti - Condizioni.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IRREGOLARE E DI FATTO - RESPONSABILITÀ DEI SOCI
La compagnia o carovana di facchini non costituita in cooperativa a norma della legge 3 maggio 1955, n. 407, non configurabile quale associazione non riconosciuta per la presenza del fine di lucro, rientra nell'ambito delle società di fatto, equiparabili alle società in nome collettivo irregolari, con conseguente responsabilità solidale ed illimitata verso i terzi di tutti i soci e non solo di coloro che hanno agito in nome della società; pertanto la responsabilità per il mancato adempimento dell'obbligo contributivo verso l'I.N.P.S. - sussistente, anche nell'ipotesi di società di fatto, in relazione ai soci della stessa, quando per essi si verifichi il presupposto del rischio coperto dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni - incombe, oltrechè sulla società, su tutti i componenti della medesima, salva la prova di un patto sociale noto ai terzi in tema di attribuzione dei poteri di rappresentanza ad un determinato socio o di limitazione degli stessi poteri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2297, Legge 03/05/1955 num. 407
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)