Sez. U, Sentenza n. 2440 del 06/04/1983 (Rv. 427305 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - POSIZIONE AD OPERA DELLA PARTE CHE NON ABBIA IN PRECEDENZA SOLLEVATO DUBBI SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO - AMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - POSIZIONE AD OPERA DELLA PARTE CHE NON ABBIA IN PRECEDENZA SOLLEVATO DUBBI SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO - AMMISSIBILITÀ.*
Il regolamento preventivo di giurisdizione, il quale non integra un mezzo d'impugnazione, presupponente la soccombenza, ma costituisce uno strumento diretto a conseguire, mediante la devoluzione "per saltum" alle Sezioni Unite della suprema Corte, la definitiva individuazione del giudice munito di "potestas iudicandi", è proponibile da ciascuna delle parti, ivi compresa quella che non abbia in precedenza sollevato dubbi sulla giurisdizione del giudice adito. (Conf 6166/79, mass n 402885; (Conf 4425/78, mass n 394086).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)