Sez. U, Sentenza n. 4425 del 05/10/1978 (Rv. 394086 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - SPETTANZA A CIASCUNA DELLE PARTI COSTITUITE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - SPETTANZA A CIASCUNA DELLE PARTI COSTITUITE.*
La legittimazione a proporre istanza di regolamento preventivo di giurisdizione spetta indifferentemente a ciascuna delle parti costituite nel giudizio di merito, essendo ad esse comune lo interesse a ottenere preventivamente una pronuncia delle Sezioni Unite, evitando cosi l'eventualita di un giudizio di merito inutile. (Conf 2235/71, mass n 353042).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)