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Sez. U, Sentenza n. 4425 del 05/10/1978 (Rv. 394086 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - SPETTANZA A CIASCUNA DELLE PARTI COSTITUITE.*
Stato
decisa il 1978-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394086-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - SPETTANZA A CIASCUNA DELLE PARTI COSTITUITE.*

La legittimazione a proporre istanza di regolamento preventivo di giurisdizione spetta indifferentemente a ciascuna delle parti costituite nel giudizio di merito, essendo ad esse comune lo interesse a ottenere preventivamente una pronuncia delle Sezioni Unite, evitando cosi l'eventualita di un giudizio di merito inutile. (Conf 2235/71, mass n 353042).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)