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Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 04/07/1986 (Rv. 447151 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI - MANCATA CONSEGNA DEI LAVORI PER INDISPONIBILITÀ DELL'AREA SU CUI ESEGUIRLI - TUTELA DELL'APPALTATORE.*
Stato
decisa il 1986-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447151-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI - MANCATA CONSEGNA DEI LAVORI PER INDISPONIBILITÀ DELL'AREA SU CUI ESEGUIRLI - TUTELA DELL'APPALTATORE.*

Con riguardo ad appalto di opera pubblica, per il quale non vi sia stata la consegna dei relativi lavori in conseguenza della indisponibilità dell'area su cui eseguirli, la circostanza che l'appaltatore non possa far valere la risoluzione del contratto sotto il profilo dell'adesione dell'amministrazione al proprio recesso, a causa della mancata osservanza della procedura in proposito fissata dall'art. 10 del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, non esclude che l'appaltatore medesimo possa invocare, come autonoma situazione idonea allo scioglimento del vincolo contrattuale, l'intervenuto recesso unilaterale di detta committente, nell'Esercizio dei poteri ad essa conferiti dagli artt. 345 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e 35 del R.d. 25 maggio 1895 n. 350.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 345, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)