Sez. 1, Sentenza n. 6178 del 22/03/2005 (Rv. 580634 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI | Previsione di cui all'art. 10 d.P.R. n. 1063 del 1962 - Mancata consegna dei lavori - Cause - Distinzione - Esclusione - Fatti soggettivamente imputabili all'Amministrazione - Necessità - Conseguenze - Sospensione della consegna non dipendente da cause di forza maggiore - Imputabilità alla stazione appaltante - Sussistenza.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI
In tema di esecuzione nell'appalto di opere pubbliche, l'art. 10, ottavo comma, del d.P.R. n. 1063 del 1962 (contenente il Capitolato generale per le OO.PP.), riguardante la mancata consegna dei lavori <per fatto dell'Amministrazione>, non opera alcuna distinzione circa le cause della mancata consegna e, nella sua formulazione, muove dal presupposto che si tratti di fatti soggettivamente imputabili alla P.A. e che sussista, quindi, una responsabilità della stessa nel ritardo della consegna. Pertanto, ove la sospensione della consegna non dipenda da forza maggiore, essa è imputabile alla stazione appaltante (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha respinto l'impugnazione della sentenza di merito in base al motivo di ricorso secondo il quale la mancata consegna <per fatto dell'Amministrazione> presuppone sempre il fatto incolpevole della stessa e la sussistenza della volontà di quest'ultima di portare a conclusione l'appalto).
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)