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Sez. 2, Sentenza n. 2277 del 25/06/1969 (Rv. 341665 - 01)

VENDITA - EVIZIONE - CHIAMATA IN CAUSA DEL VENDITORE - MODALITA - FISSAZIONE DEL TERMINE ED AUTORIZZAZIONE DELLA CHIAMATA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1969-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341665-01

VENDITA - EVIZIONE - CHIAMATA IN CAUSA DEL VENDITORE - MODALITA - FISSAZIONE DEL TERMINE ED AUTORIZZAZIONE DELLA CHIAMATA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Il compratore, che voglia garantirsi a norma dell'art. 1485 cod.civ. puo chiamare il venditore nel processo ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., ma deve all'uopo attenersi al disposto dell'art.269 dello stesso codice, e, cioe, o citare senz'altro il terzo per la prima udienza, ovvero chiedere nella prima udienza al giudice istruttore la fissazione di un termine per provvedere alla citazione. Se sceglie questo secondo sistema, la fissazione o meno del termine e, quindi, l'autorizzazione o meno alla chiamata nel processo rientrano nei poteri discrezionali del giudice istruttore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1485, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)