Sez. 2, Sentenza n. 6603 del 04/12/1982 (Rv. 424239 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - CHIAMATE IN CAUSA DEL VENDITORE - MODALITÀ - FISSAZIONE DEL TERMINE ED AUTORIZZAZIONE DELLA CHIAMATA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - CHIAMATE IN CAUSA DEL VENDITORE - MODALITÀ - FISSAZIONE DEL TERMINE ED AUTORIZZAZIONE DELLA CHIAMATA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Il compratore, convenuto da un terzo che pretende di avere diritti sulla cosa venduta, che voglia garantirsi a norma dello art. 1485 cod. civ. può chiamare il venditore nel processo ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., ma deve, al riguardo, attenersi al disposto dell'art. 269 dello stesso codice e, cioè, o citare senz'altro il terzo per la prima udienza, ovvero chiedere, nella stessa udienza, al giudice istruttore la fissazione di un termine per provvedere alla citazione, ma se sceglie questo secondo sistema, la fissazione o meno del termine e, quindi, la autorizzazione o meno della chiamata nel processo rientrano nei poteri discrezionali del giudice istruttore, con la conseguenza che la relativa decisione è insindacabile in Sede di legittimità. (V 2559/81, mass n 413336; (V 4432/79, mass n 400977; (Conf 2277/69 mass n 341665).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1485, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)