Sez. 2, Sentenza n. 1538 del 14/04/1981 Cc. (dep. 18/06/1981) Rv. 149414 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO IN LIMITI PIÙ AMPI DELL'ORDINARIO PER RAGIONI DI ETÀ - SUCCESSIVA CONDANNA PER DELITTO ANTERIORMENTE COMMESSO - CALCOLO DEL LIMITE DI PENA CHE IMPONE LA REVOCA DEL PRECEDENTE BENEFICIO - RIFERIMENTO ALL'ETÀ DEL SOGGETTO AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEL SECONDO REATO - NECESSITÀ.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - CONCESSIONE DEL BENEFICIO IN LIMITI PIÙ AMPI DELL'ORDINARIO PER RAGIONI DI ETÀ - SUCCESSIVA CONDANNA PER DELITTO ANTERIORMENTE COMMESSO - CALCOLO DEL LIMITE DI PENA CHE IMPONE LA REVOCA DEL PRECEDENTE BENEFICIO - RIFERIMENTO ALL'ETÀ DEL SOGGETTO AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEL SECONDO REATO - NECESSITÀ.*
Qualora un imputato a cui sia stata già concessa la sospensione condizionale della pena riporti un'altra condanna per un delitto commesso anteriormente e in età avuto riguardo alla quale il beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. poteva essere dato entro limiti più ampi di quelli ordinari, la sospensione concessa va revocata se, cumulata la pena inflitta per il reato anteriormente commesso a quella sospesa, viene superato il limite stabilito dall'art. 163 cod. pen., tenuto conto dell'età del soggetto al momento della perpetrazione del secondo reato. (nella fattispecie l'imputato, già condannato a pena sospesa per un reato commesso all'età di diciotto anni, aveva poi riportato per delitto perpetrato anteriormente, quando era minore degli anni diciotto, una successiva condanna a pena che, cumulata a quella sospesa, superava anni due e mesi sei di reclusione. - la sospensione gli era stata revocata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 163, Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)