Sez. 1, Sentenza n. 42822 del 06/07/2016 Cc. (dep. 10/10/2016) Rv. 267803 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Possibilità di una concessione del beneficio per la seconda volta - Calcolo cumulativo della pena - Limiti - Rilevanza dei più ampi limiti di cui all'art. 163, comma secondo e terzo, cod.pen. - Condizioni.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di concessione della sospensione condizionale della pena, ai fini di una seconda applicazione del beneficio, il giudice, nel calcolo cumulativo della pena ai sensi dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., può tenere conto dei più ampi limiti previsti per ragioni di età dall'art. 163, commi secondo e terzo, cod. pen., solo quando sia il primo che il secondo reato siano stati commessi dall'imputato quando aveva un' età rientrante nei limiti predetti.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 com. 2, Cod. Pen. art. 163 com. 3, Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)