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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13508 del 20/06/2011 (Rv. 618262 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - TRIBUNALE PER I MINORENNI - ATTRIBUZIONI IN MATERIA CIVILE | Genitori non coniugati - Cessazione della convivenza - Richiesta di un contributo per il mantenimento del minore - Competenza del Tribunale per i minorenni - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2011-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618262-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - TRIBUNALE PER I MINORENNI - ATTRIBUZIONI IN MATERIA CIVILE

L'attrazione al giudizio del Tribunale per i minorenni della domanda di corresponsione di un contributo per il mantenimento del figlio minore può giustificarsi esclusivamente in caso di contestualità fra la stessa e la domanda principale, proposta ai sensi dell'art. 155 cod. civ., riguardante l'affidamento dei figli e l'esercizio della potestà genitoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)