Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26814 del 13/12/2011 (Rv. 620574 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE | Domanda ex art. 148 cod. civ. - Contributo al mantenimento di figlio legittimo - Genitori coniugati - Competenza del tribunale ordinario - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE
La domanda proposta da uno dei due genitori coniugati nei confronti dell'altro, ai sensi dell'art. 148, secondo comma, cod. civ., avente ad oggetto la condanna alla corresponsione di un assegno di mantenimento per la figlia minore, è di competenza esclusiva del tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ., anche quando sia connessa a quella di affidamento, essendo dirimente, ai fini del radicamento della competenza, lo "status" di figlia legittima della minore e il rapporto di "coniugio" tra le parti, dovendo peraltro nella specie farsi applicazione dell'art. 155 cod. civ., pur in assenza di un provvedimento di separazione giudiziale, non essendo ipotizzabile alcuna carenza di tutela nelle situazioni di conflitto proprie di una separazione di mero fatto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 148 com. 2, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)