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Sez. 1, Sentenza n. 829 del 26/03/1973 (Rv. 363111 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - ABROGAZIONE - TACITA - CONDIZIONI - INCOMPATIBILITA TRA LEGGI SUCCESSIVE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1973-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363111-01

FONTI DEL DIRITTO - ABROGAZIONE - TACITA - CONDIZIONI - INCOMPATIBILITA TRA LEGGI SUCCESSIVE - ESTREMI.*

L'abrogazione della legge, ove manchi la dichiarazione espressa del legislatore, ha luogo per incompatibilita tra le nuove Disposizioni e le precedenti o perche la nuova legge regola l'intera materia gia regolata dalla legge anteriore. Perche sussista incompatibilita tra le nuove Disposizioni e quelle anteriori occorre che tra esse sussista tale contraddizione da renderne impossibile l'applicazione contemporanea, per cui dall'applicazione o dall'osservanza dell'una deriverebbe la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra. (Conf 1977/68, mass n 333995).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 15, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)