Sez. 1, Sentenza n. 829 del 26/03/1973 (Rv. 363111 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - ABROGAZIONE - TACITA - CONDIZIONI - INCOMPATIBILITA TRA LEGGI SUCCESSIVE - ESTREMI.*
FONTI DEL DIRITTO - ABROGAZIONE - TACITA - CONDIZIONI - INCOMPATIBILITA TRA LEGGI SUCCESSIVE - ESTREMI.*
L'abrogazione della legge, ove manchi la dichiarazione espressa del legislatore, ha luogo per incompatibilita tra le nuove Disposizioni e le precedenti o perche la nuova legge regola l'intera materia gia regolata dalla legge anteriore. Perche sussista incompatibilita tra le nuove Disposizioni e quelle anteriori occorre che tra esse sussista tale contraddizione da renderne impossibile l'applicazione contemporanea, per cui dall'applicazione o dall'osservanza dell'una deriverebbe la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra. (Conf 1977/68, mass n 333995).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 15, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)