Sez. 3, Sentenza n. 1977 del 17/06/1968 (Rv. 333995 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO - ABROGAZIONE - TACITA - ESTREMI - INCOMPATIBILITA TRA LEGGI SUCCESSIVE - CONDIZIONI.*
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO - ABROGAZIONE - TACITA - ESTREMI - INCOMPATIBILITA TRA LEGGI SUCCESSIVE - CONDIZIONI.*
Agli effetti previsti dall'art.15 delle Disposizioni sulla legge in generale, l'abrogazione tacita di una legge ricorre quando sussiste incompatibilita fra le nuove Disposizioni e le precedenti o quando la nuova legge regola la materia regolata da quella anteriore. Perche poi sussista incompatibilita tra la nuova legge e la legge anteriore occorre che tra le due leggi si frapponga tale contraddizione da renderne impossibile l'applicazione contemporanea, per cui, dall'applicazione o dall'inosservanza dell'ultima deriverebbe la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra. (V. N.2246-66, massima n.324383.).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)