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Sez. T, Ordinanza n. 600 del 10/01/2025 (Rv. 673712-02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Accertamento - Raddoppio dei termini - Applicabilità all’IRAP - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673712-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento, il cd. raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non si applica all'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)