Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10483 del 03/05/2018 (Rv. 647996 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Cd. "raddoppio" del termini per l'accertamento – Applicabilità all'IRAP – Esclusione – Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento, il cd. "raddoppio dei termini", previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, non può trovare applicazione anche per l'IRAP, poiché le violazioni delle relative disposizioni non sono presidiate da sanzioni penali.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)