Sez. 3, Sentenza n. 19744 del 19/09/2014 (Rv. 632429 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA | Vizi preesistenti la consegna - Responsabilità del locatore per danni alla salute - Sussistenza - Condizioni - Conoscenza da parte del conduttore - Irrilevanza - Ragioni.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA
Il locatore è tenuto a risarcire il danno alla salute subito dal conduttore in conseguenza delle condizioni abitative dell'immobile locato anche in relazione a vizi preesistenti la consegna ma manifestatisi successivamente ad essa qualora gli stessi, con l'uso dell'ordinaria diligenza, potessero essere a lui noti; né rileva che tali condizioni abitative fossero note al conduttore al momento della conclusione del contratto, in quanto la tutela del diritto alla salute prevale su qualsiasi patto interprivato di esclusione o limitazione della responsabilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1580
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)