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Sez. 3, Sentenza n. 19744 del 19/09/2014 (Rv. 632429 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA | Vizi preesistenti la consegna - Responsabilità del locatore per danni alla salute - Sussistenza - Condizioni - Conoscenza da parte del conduttore - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632429-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA

Il locatore è tenuto a risarcire il danno alla salute subito dal conduttore in conseguenza delle condizioni abitative dell'immobile locato anche in relazione a vizi preesistenti la consegna ma manifestatisi successivamente ad essa qualora gli stessi, con l'uso dell'ordinaria diligenza, potessero essere a lui noti; né rileva che tali condizioni abitative fossero note al conduttore al momento della conclusione del contratto, in quanto la tutela del diritto alla salute prevale su qualsiasi patto interprivato di esclusione o limitazione della responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1580

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)