Sez. 3, Sentenza n. 18854 del 09/07/2008 (Rv. 604214 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA | Vizi preesistenti la consegna ma manifestatisi successivamente ad essa - Responsabilità del locatore - Sussistenza - Condizioni - Conoscibilità dei vizi con l'uso dell'ordinaria diligenza - Prova liberatoria - Onere a carico del locatore - Valutazione rimessa al giudice di merito - Insindacabilità nel giudizio di legittimità - Limiti - Fattispecie.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA
La responsabilità del locatore per i danni derivanti dall'esistenza dei vizi sussiste anche in relazione a vizi preesistenti la consegna ma manifestatisi successivamente ad essa nel caso in cui il locatore poteva conoscere, usando l'ordinaria diligenza, i vizi secondo la disciplina di cui all'art. 1578 cod. civ.. L'onere della prova relativa all'impossibilità di conoscere i vizi con l'uso dell'ordinaria diligenza grava sul locatore e la valutazione del raggiungimento o meno della prova liberatoria da parte del locatore costituisce una valutazione di merito tale da escludere la sua sindacabilità nel giudizio di legittimità se non per vizi logici o giuridici. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito di condanna della locatrice al risarcimento dei danni e all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione di fenomeni di infiltrazione di umidità, lavori consistenti in un intervento risolutivo tinteggiatura con pitture speciali a carattere manutentivo esorbitante dalla manutenzione ordinaria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)