diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 9313 del 08/04/2024 (Rv. 670732-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Disciplina dei rifiuti - Art. 15, comma 4, d.lgs. n. 22 del 1997 - Esenzione dall'obbligo di compilazione dei formulari - Limite dei 30 chilogrammi - Interpretazione - Applicazione ai trasporti complessivi della giornata.
Stato
decisa il 2024-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670732-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In tema di disciplina dei rifiuti, l'art. 15, comma 4, d.lgs. n. 22 del 1997, secondo cui l'esenzione dall'obbligo di compilare i formulari con le indicazioni prescritte dal comma 1 è consentita solo nei casi di trasporto giornaliero non superiore ai 30 Kg di rifiuti, va interpretato nel senso che tale limite non è riferito al singolo trasporto o al singolo formulario, ma ai trasporti complessivamente effettuati nella giornata.

Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 15, Decr. Minist. Ambiente 01/04/1998 num. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)