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Sez. 2 - , Ordinanza n. 34038 del 19/12/2019 (Rv. 656221 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Disciplina dei rifiuti - Trasporto - Compilazione del formulario di accompagnamento - Obbligo d'indicare la quantità dei rifiuti alla partenza - Sussistenza - Indicazione “per relationem” – Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656221-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

I formulari di identificazione rifiuti, contenuti nel d.m. 10 aprile 1998, n. 145, prescrivono che le quantità dei rifiuti debbano essere, sia indicate all'inizio del trasporto, sia verificate a destino, specificando poi se il destinatario abbia accettato il carico per intero o per una minore quantità; risulta, per l'effetto, incompleto il documento che riporti la quantità dei rifiuti, alternativamente, alla partenza o all'arrivo, né l'omessa indicazione del peso dei rifiuti verificato a destino può intendersi supplita "per relationem" dall'avvenuta accettazione per intero del carico da parte del destinatario, atteso che il rigore formale della normativa ha la funzione di consentire un esatto controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti trasportati e, così, di garantire una completa tracciabilità di tale attività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 15, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 258, Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)