Sez. 1, Sentenza n. 21202 del 05/10/2009 (Rv. 610583 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE | Impugnativa ex art. 82 del d.P.R. n. 570 del 1960 - Deliberazione di convalida dell'eletto - Presupposto processuale - Configurabilità - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità della domanda - Deliberazione sopravvenuta nel corso del giudizio - Rilevanza - Esclusione.
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - IN GENERE
In tema di contenzioso elettorale, ai fini della impugnativa giurisdizionale da parte dei cittadini elettori o di qualunque altro interessato ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, richiamato dall'art. 70, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2000, n, 267, la deliberazione di convalida dell'eletto costituisce presupposto processuale della domanda nei suoi confronti, la cui mancanza non solo rende inammissibile l'azione, ma preclude anche la possibilità di una domanda di mero accertamento della ineleggibilità del candidato volta ad ottenere una sentenza dichiarativa, per l'eventualità che gli venga in futuro attribuita la carica. Nè assume rilievo la circostanza che la deliberazione sopravvenga nel corso del giudizio, trattandosi di requisito indispensabile per proporre l'azione giudiziaria che deve necessariamente sussistere al momento della proposizione della domanda.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 60 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 70, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 75 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)