Sez. 1, Sentenza n. 5986 del 19/05/1992 (Rv. 477273 - 01)
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - In genere | Elezioni per il consiglio regionale - Deliberazione di convalida dell'eletto - Mancanza - Conseguenze - Candidato non eletto - Sentenza dichiarativa di accertamento della sua ineleggibilità - Ammissibilità - Esclusione.
Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - In genere
In materia elettorale ed in tema di elezioni per il consiglio regionale, ai fini della impugnativa giurisdizionale da parte dei cittadini elettori o di qualunque altro interessato, la deliberazione di convalida dell'eletto costituisce presupposto processuale dell'azione nei suoi confronti; ne consegue che la sua mancanza non solo rende inammissibile l'azione di impugnativa, ma preclude anche la possibilità di una sentenza dichiarativa di accertamento della ineleggibilità del candidato, non risultato eletto, per l'eventualità che gli venga in futuro attribuita la carica di consigliere regionale, atteso che non è ammessa una verifica dell'eleggibilità (o della compatibilità con la carica) con riguardo ad un candidato anteriormente od indipendentemente dalla sua elezione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 5, Legge 17/02/1968 num. 108 art. 10, Legge 17/02/1968 num. 108 art. 17, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)