Sez. U, Sentenza n. 3023 del 23/11/1963 (Rv. 264657 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - CASE DI NUOVA COSTRUZIONE - COMPRENDENTI LOCALI DESTINATI AD UFFICI O NEGOZI - TRASFERIMENTO DI PARTI DESTINATE AD UFFICIO - APPLICABILITA DEL BENEFICIO - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - CASE DI NUOVA COSTRUZIONE - COMPRENDENTI LOCALI DESTINATI AD UFFICI O NEGOZI - TRASFERIMENTO DI PARTI DESTINATE AD UFFICIO - APPLICABILITA DEL BENEFICIO - CONDIZIONI.*
L'art 17 della legge 2 luglio 1949, n 408, non condiziona le agevolazioni fiscali (riduzione a meta dell'imposta di registro ed al quarto dell'imposta ipotecaria), da esso concesse, alla circostanza che il trasferimento comprenda congiuntamente un'abitazione ed un negozio od ufficio, ma accorda le agevolazioni stesse anche al trasferimento isolato di parti di casa ad uso esclusivo di uffici, sempre che la destinazione del complesso dell'edificio a case di abitazione sia fondamentale e preminente. Pertanto, in caso di edificio costruito per essere adibito in parte ad abitazioni ed in parte ad uffici, non e consentito, ai fini dell'applicazione o non della riduzione delle imposte sui trasferimenti, scindere la nuova costruzione in entita a se stanti, come se si trattasse di due distinti immobili, ed applicare le agevolazioni fiscali alla parte destinata ad uffici, ma deve sempre aversi riguardo all'intero edificio ed accertare se la parte destinata ad abitazione sia prevalente, rispetto a quella destinata ad uffici o negozi. E fatta eccezione per la vendita isolata di negozi, che costituiscono unita economiche a se stanti. (Conf 2334'62' 2302'62' contra 1776'58).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)