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Sez. 1, Sentenza n. 4256 del 06/10/1977 (Rv. 387888 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - AGEVOLAZIONI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - TRASFERIMENTI DI IMMOBILI IN FABBRICATI PER ABITAZIONI - APPLICABILITA - LIMITI - VENDITE DI NEGOZI E LOCALI DESTINATI ALL'OFFERTA DIRETTA DI BENI E SERVIZI - CONSEGUENZE - TRASFERIMENTI DI UFFICI DI UN'AZIENDA - LOCALI DESTINATI AL DIRETTO ESERCIZIO DI ATTIVITA PER IL PUBBLICO - INAPPLICABILITA DELL'AGEVOLAZIONE - LOCALI PER ATTIVITA AMMINISTRATIVE E TECNICHE - APPLICABILITA DEL BENEFICIO.*
Stato
decisa il 1977-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387888-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - AGEVOLAZIONI EX LEGGE N 408 DEL 1949 - TRASFERIMENTI DI IMMOBILI IN FABBRICATI PER ABITAZIONI - APPLICABILITA - LIMITI - VENDITE DI NEGOZI E LOCALI DESTINATI ALL'OFFERTA DIRETTA DI BENI E SERVIZI - CONSEGUENZE - TRASFERIMENTI DI UFFICI DI UN'AZIENDA - LOCALI DESTINATI AL DIRETTO ESERCIZIO DI ATTIVITA PER IL PUBBLICO - INAPPLICABILITA DELL'AGEVOLAZIONE - LOCALI PER ATTIVITA AMMINISTRATIVE E TECNICHE - APPLICABILITA DEL BENEFICIO.*

Le agevolazioni fiscali previste dall'art 17 primo comma della legge 2 luglio 1949 n 408 sull'incremento delle costruzioni edilizie (riduzione alla meta dell'imposta di registro e ad un quarto dell'imposta ipotecaria), con riguardo ai trasferimenti di immobili compresi in fabbricati destinati prevalentemente ad uso abitativo, secondo i criteri precisati dalle successive leggi interpretative 6 ottobre 1962 n 1493 e 2 dicembre 1967 n 1212, non si applicano, ai sensi del secondo e terzo comma della norma medesima, alle vendite isolate di 'negozì, e, cioe, di locali che siano strutturalmente e funzionalmente destinati, al momento dell'atto traslativo all'offerta diretta al pubblico di beni e servizi, nell'Esercizio di un'attivita imprenditoriale. Pertanto, con riguardo ai trasferimenti di uffici, (nella specie, Sede di Agenzia bancaria) i benefici in questione vanno esclusi per i locali strutturalmente idonei all'Esercizio di attivita e servizi direttamente in favore del pubblico, mentre vanno riconosciuti per i locali destinati ad attivita amministrative o tecniche, senza necessita di contatto con la clientela. (V 349/71, mass n 349893; (V 1837/70, mass n 347824; (V 3023/63, mass n 264657).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST., Legge 06/10/1962 num. 1493 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)