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Sez. 2, Sentenza n. 7817 del 04/04/2006 (Rv. 589309 - 01)

POSSESSO - ACQUISTO - IN GENERE | Potere di fatto sulla cosa - Possesso - Presunzione - Sussistenza - Conseguenze - Inversione dell'onere della prova - Detenzione o godimento precario - Interversione del possesso - Dimostrazione - Necessità.
Stato
decisa il 2006-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589309-01

POSSESSO - ACQUISTO - IN GENERE

La presunzione di possesso è ricollegata dall'art. 1141 cod. civ. ad un potere di fatto sulla cosa che si manifesta in attività corrispondenti all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale), sussistendo in tale ipotesi un possesso valido "ad usucapionem". Spetta a colui che contesta tale potere l'onere di provare che l'attività materiale corrispondente al possesso sia iniziata come mera detenzione (o come possesso precario), ovvero per tolleranza del titolare del diritto. Ne consegue che, in tali casi, il soggetto che, assumendo di essere possessore, voglia tutelare in giudizio tale situazione, deve allegare e provare gli atti idonei ad integrare una interversione del possesso, a dimostrazione dell'avvenuto mutamento dell'originario "animus detinendi" in "animus possidendi".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)