Sez. 2, Sentenza n. 21016 del 01/08/2008 (Rv. 605087 - 01)
POSSESSO - ATTI DI TOLLERANZA (PROVA MANCANZA "ANIMUS DOMINI") | Acquisto del diritto di servitù "ad usucapionem" - Esercizio del potere di fatto di cosa - Natura giuridica - Atti di tolleranza - Onere della prova a carico della parte - Esclusione - Fondamento.
POSSESSO - ATTI DI TOLLERANZA (PROVA MANCANZA "ANIMUS DOMINI")
In tema di acquisto di servitù per usucapione, rientra nei normali poteri di valutazione probatoria del giudice la qualificazione degli atti che vengono invocati come esercizio di fatto della servitù, quali atti di mera tolleranza, in considerazione della strutturale saltuarietà degli stessi, senza che la controparte sia gravata dell'onere di provare tale specifica inidoneità ad integrare il possesso "ad usucapionem" mentre nelle azioni esclusivamente possessorie la natura giuridica dell'esercizio degli atti di tolleranza deve essere eccepita e provata dalla parte che la deduce.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1144, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)