Sez. 3, Sentenza n. 1016 del 25/11/1983 Ud. (dep. 02/02/1984) Rv. 162476 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - DECLARATORIA DOPO LA CELEBRAZIONE DEL GIUDIZIO - LEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - DECLARATORIA DOPO LA CELEBRAZIONE DEL GIUDIZIO - LEGITTIMITÀ.*
Le cause di inammissibilità del gravame sono rilevabili in ogni grado e stato del giudizio quando in ordine ad esse il giudice non si sia pronunziato. Non vi è quindi alcuna preclusione processuale nel mancato Esercizio da parte del giudice di appello del potere-dovere di dichiarare l'inammissibilità dell'appello in camera di consiglio adottando la Forma dell'ordinanza prevista dall'art. 209 cod. proc. pen.. in tal caso l'apertura del dibattimento e la celebrazione del giudizio costituiscono Atti non conformi alla legge, i quali, come non comportano la preclusione di rilevabilità della causa di inammissibilità del gravame così non snaturano il principio generale, secondo il quale le cause di inammissibilità del gravame sono liberamente rilevabili d'ufficio, senza che possa considerarsi leso il principio del contraddittorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)