Sez. 5, Sentenza n. 6016 del 27/03/1985 Ud. (dep. 17/06/1985) Rv. 169793 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - DECLARATORIA DOPO LA CELEBRAZIONE DEL GIUDIZIO - LEGITTIMITÀ - MANCATA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - GIUDICE AD QUEM (DICHIARAZIONE PRONUNCIATA DAL) - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - DECLARATORIA DOPO LA CELEBRAZIONE DEL GIUDIZIO - LEGITTIMITÀ - MANCATA NOTIFICA DEL DECRETO DI CITAZIONE - IRRILEVANZA.*
Nell'ipotesi in cui l'inammissibilità del gravame sia stata dichiarata al termine del dibattimento con un provvedimento che ha Forma di sentenza e natura di ordinanza, la mancata notifica del decreto di citazione (nella specie anticipazione dell'udienza) è irrilevante, poiché l'inammissibilità stessa poteva essere rilevata negli Atti preliminari. (V mass n 162476; (Conf mass n 157997 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)