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Sez. L, Sentenza n. 6982 del 21/06/1991 (Rv. 472774 - 01)

Assistenza e beneficenza pubblica - Ciechi - Ciechi civili | Attribuzione del diritto alla pensione non riversibile - Limite di reddito - Calcolo - Ammontare della rendita erogato dall'INAIL - Computabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472774-01

Assistenza e beneficenza pubblica - Ciechi - Ciechi civili

La disciplina dell'art. 6 del D.L. 2 marzo 1974 n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974 n. 114, successivamente modificata dall' art. 14 "septies" della legge 29 febbraio 1980 n. 33, attribuendo il diritto alla pensione non riversibile ai ciechi civili possessori di cespiti assoggettabili all'imposta sul reddito per le persone fisiche entro un limite determinato, esclude dal computo i redditi dichiarati esenti agli effetti dell'I.R.P.E.F.; il suddetto limite non può quindi ritenersi superato per effetto del calcolo dell'ammontare della rendita erogata dall'I.N.A.I.L., che ha natura risarcitoria del danno subito dal lavoratore e non già retributiva del lavoro da lui compiuto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 6, Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 14 septies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)