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Sez. L, Sentenza n. 10335 del 05/08/2000 (Rv. 539249 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI | Pensione non reversibile - Requisito reddituale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539249-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI - CIECHI CIVILI

Il diritto dei ciechi civili alla (cosiddetta) pensione non reversibile (avente una funzione assistenziale), introdotto dalla legge 10 febbraio 1962 n. 66, è rimasto subordinato, diversamente da quello all'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi assoluti, alla sussistenza di uno stato di bisogno, individuato dall'art. 5 della legge n. 382 del 1970 nella non iscrizione nei ruoli per l'imposta complementare sui redditi e successivamente nel possesso di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche di un ammontare inferiore a un certo limite (art. 6 D.L. n. 30 del 1974, convertito dalla legge n. 114 del 1974, e poi art. 14 septies del D.L. n. 663 del 1979, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 1980).

Riferimenti normativi: Legge 10/02/1962 num. 66 art. 1, Legge 10/02/1962 num. 66 art. 7, Legge 10/02/1962 num. 66 art. 8 CORTE COST., Legge 27/05/1970 num. 382 art. 5, Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 6, Legge 06/04/1974 num. 114 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 septies CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)