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Sez. 6, Sentenza n. 4787 del 02/02/1979 Ud. (dep. 29/05/1979) Rv. 142083 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - LIMITAZIONE DEI RUMORI - FATTISPECIE DI CUI ALL'ART 659 COD PENALE - DIFFERENZE - EFFETTI SULL'ACCERTAMENTO DELLA CONTRAVVENZIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142083-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - LIMITAZIONE DEI RUMORI - FATTISPECIE DI CUI ALL'ART 659 COD PENALE - DIFFERENZE - EFFETTI SULL'ACCERTAMENTO DELLA CONTRAVVENZIONE.*

La fattispecie di cui al secondo comma dell'art 659 cod pen e sostanzialmente diversa da quella prevista dall'art 112 cod strad, e pertanto e pienamente giustificato il diverso trattamento previsto per le due fonti di rumore (industria e traffico), non solo nella misura della pena, ma anche nelle modalita e nei limiti (piu gravi nell'ipotesi prevista dal codice penale). Pertanto, una volta accertata l'esistenza di prescrizioni dell'autorita che stabiliscano la sospensione, in determinate ore, dell'Esercizio di professioni e mestieri rumorosi, e irrilevante l'indagine circa l'intensita e la tollerabilita dei rumori.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659 com. 2, DPR 15/06/1959 num. 393 art. 112, Cod. Strada art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)