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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2351 del 09/02/2015 (Rv. 634542 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto - Prescrizione - Portata - Del diritto e non dei singoli ratei - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634542-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In materia di tutela previdenziale dei lavoratori esposti ad amianto, il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima. Ne consegue che la prescrizione del diritto alla rivalutazione ha carattere definitivo ed incide non solo sui singoli ratei di maggiorazione. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che la data di decorrenza della prescrizione coincidesse con il pensionamento dei ricorrenti, essendo già a tale data nota la lesione del diritto alla maggiorazione contributiva).

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)