Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2856 del 02/02/2017 (Rv. 642547 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Maggiorazione contributiva da esposizione all'amianto - Prescrizione - Decorrenza - Consapevolezza dell'esposizione - Necessità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell’esposizione all’amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall'istanza amministrativa inoltrata all’INAIL per il riconoscimento dell'esposizione).
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)