diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 379 del 1985

Decisione
decisa il 1985-12-19, depositata il 1985-12-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:379
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 11336

  • Sanità pubblica
  • Unità sanitarie locali
  • Ripiano dei disavanzi e convenzioni sanitarie
  • Mancata conversione del decreto legge impugnato
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • dl 26 maggio 1984, n. 158, art. 6.
  • cst artt. 24, primo comma, 77, terzo comma, e 101, secondo comma.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 26 maggio 1984, n. 158 ("Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie"), sollevata in riferimento agli artt. 24, primo comma, 77, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., in quanto il d.l. 26 maggio 1984, n. 158 non è stato convertito in legge ai sensi dell'art. 77, comma terzo, Cost..

Norme impugnate

  • art. 6 d.l. 26 maggio 1984, n. 158

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, del d.l. 26 maggio 1984 n. 158 ("Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie"), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1984 dal Tribunale di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Gigantes Paolo ed altri e I.N.A.M. in liquidazione, iscritta al n. 1347 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 bis dell'anno 1985. Visto l'atto di costituzione di Bucciolini Emilio ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
punto 1
Rilevato che, con ordinanza emessa il 18 giugno 1984, il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 77, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, del d.l. 26 maggio 1984 n. 158 ("Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie"); che nel presente giudizio si sono costituiti il sig. Emilio Bucciolini ed altri 37 ricorrenti nel giudizio a quo, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Ferrari, concludendo per l'accoglimento della questione, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilità o l'infondatezza della questione stessa;
punto 2
considerato che il d.l. 26 maggio 1984 n. 158 non è stato convertito in legge ai sensi dell'art. 77, comma terzo Cost..
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 26 maggio 1984 n. 158 ("Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie"), sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 77, terzo comma, e 101, secondo comma, Cost., dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze