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Sez. U, Sentenza n. 2715 del 09/10/1974 (Rv. 371174 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - MOTIVI DI IMPUGNAZIONE CONSENTITI - PRONUNCIA DI NON SPETTANZA AL CONSIGLIO DI STATO DEL POTERE DI DISAPPLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - DINIEGO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371174-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - MOTIVI DI IMPUGNAZIONE CONSENTITI - PRONUNCIA DI NON SPETTANZA AL CONSIGLIO DI STATO DEL POTERE DI DISAPPLICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - DINIEGO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Le decisioni del consiglio di stato possono essere impugnate soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Siffatto controllo e circoscritto, quindi, all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione del consiglio di stato, cioe all'esistenza di quei soli vizi che attengono all' essenza della funzione, escluso ogni Sindacato sul modo di Esercizio della funzione stessa. L'affermazione che al giudice amministrativo non compete il potere di disapplicare gli Atti amministrativi illegittimi, in conformita del principio racchiuso nell'art 5 della legge 20 marzo 1865, n 2248, all e, non si traduce in una pronuncia declinatoria della giurisdizione. (V 593'74, mass n 368376).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)