Sez. U, Sentenza n. 593 del 04/03/1974 (Rv. 368376 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - SINDACATO DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE - ESTENSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - SINDACATO DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE - ESTENSIONE.*
Per le combinate Disposizioni degli artt 48 del tu 26 giugno 1924 n 1054, 360 n 1, 362, primo comma, cod proc civ e 111, terzo comma, della Costituzione, il Sindacato attribuito alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni giurisdizionali del consiglio di stato e circoscritto all'osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione e puo riguardare, pertanto, i soli vizi che attengono all'essenza della funzione (quali l'eccesso di potere giurisdizionale, l'invasione della sfera di giurisdizione attribuita al giudice ordinario o ad altro giudice speciale, il rifiuto dell'Esercizio della potesta giurisdizionale sul presupposto erroneo che la materia non possa essere oggetto, in modo assoluto, di funzione giurisdizionale o che non possa rientrare nella giurisdizione del consiglio di stato), con esclusione dei vizi derivanti da errori in judicando, concernenti il modo di Esercizio della funzione stessa, tra i quali sono da annoverare quelli che attengono alla sufficienza o alla logicita della motivazione della pronuncia, alla valutazione delle situazioni di illegittimita denunciate, all'interpretazione degli Atti amministrativi, nonche all'accertamento della definitivita di questi ai fini dell'ammissibilita del ricorso giurisdizionale. (nella specie, il consiglio di stato aveva ritenuto che il provvedimento impugnato non fosse definitivo, ed aveva assegnato termine al ricorrente per proporre ricorso gerarchico. La Corte suprema, nel rigettare il ricorso avverso la decisione predetta, ha rilevato che con esso non si era prospettata una questione di giurisdizione, ma era stato prospettato un preteso errore - in judicando - in cui sarebbe incorso il consiglio di stato nell'accertamento dei presupposti di ammissibilita, in quella Sede, della domanda, e che si era cosi sollevata una questione riguardante i limiti interni del potere dell'organo giurisdizionale). (Conf 745'72, mass n 356892; 2236'71, mass n 353044; (Conf 2621'64).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)