Sez. L, Sentenza n. 3805 del 04/07/1979 (Rv. 400257 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA - INAPPLICABILITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA - INAPPLICABILITA.*
L'art 429 terzo comma (nuovo testo) cod proc civ, in tema di riconoscimento al lavoratore del maggior danno subito per effetto di svalutazione monetaria, opera esclusivamente nei confronti dei crediti verso il datore di lavoro, derivanti dal rapporto di lavoro, e non e estensibile ai crediti di previdenza ed assistenza obbligatorie, trovanti titolo negli autonomi e distinti rapporti pubblicistici con gli enti assicurativi, tenuto conto che il rinvio alle norme sulle controversie di lavoro, contenuto, per le controversie previdenziali, nell'art 442 (nuovo testo) cod proc civ, si riferisce alle sole Disposizioni processuali. (V Corte cost 162/77; (Conf 2110/78, mass n 391489; (Conf 2109/78, mass n 391487).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)