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Sez. L, Sentenza n. 2110 del 04/05/1978 (Rv. 391489 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTABILITA DEI CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391489-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTABILITA DEI CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ESCLUSIONE.*

L'art 429 terzo comma (nuovo testo) cod proc civ sulla rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, del quale la Corte costituzionale, con sentenza n 162 del 1977, ha escluso l'illegittimita, in relazione agli artt 3 e 38 della Costituzione, ancorche venga inteso nel senso dell'inapplicabilita ai crediti assistenziali e previdenziali (stante la natura pubblicistica e le obiettive peculiarita dei relativi rapporti), va interpretato in tali termini restrittivi, e, cioe, nel senso della sua operativita esclusivamente nei confronti dei crediti verso il datore di lavoro derivanti dal rapporto di lavoro. La norma medesima, infatti, regola un diritto sostanziale del lavoratore, introducendo, in deroga ai principi generali dettati dall'art 1224 cod civ, una presunzione assoluta di danno per il fatto della sopravvenuta svalutazione monetaria, e, pertanto, non puo ritenersi estesa in materia di previdenza ed assistenza dal rinvio contenuto nell'art 442 (nuovo testo) cod proc civ, il quale si riferisce alle sole norme processuali che regolano le controversie di lavoro. (V 202/77, mass n 383718).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)