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Sez. L, Sentenza n. 2541 del 11/03/1987 (Rv. 451695 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - CUMULO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA A CARICO DELL'INPS E DI ALTRA PENSIONE A CARICO DELL'ENASARCO - DIVIETO DI CUMULO DELLE QUOTE AGGIUNTIVE DI PEREQUAZIONE AUTOMATICA EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 843 DEL 1978 - ESTENSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 38 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451695-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - CUMULO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA A CARICO DELL'INPS E DI ALTRA PENSIONE A CARICO DELL'ENASARCO - DIVIETO DI CUMULO DELLE QUOTE AGGIUNTIVE DI PEREQUAZIONE AUTOMATICA EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 843 DEL 1978 - ESTENSIONE - CONTRASTO CON L'ART. 38 COST. - INSUSSISTENZA.*

Il divieto, previsto dall'art. 19 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 (come modificato dalla legge 23 febbraio 1980 n. 33), di cumulare le quote aggiuntive di perequazione automatica, di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975 n. 160 o l'incremento della indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1975 n. 364, od ogni altro analogo trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, in ipotesi di contemporanea titolarità di più pensioni a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria per Invalidità, vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o comunque integrative dell'Assicurazione generale obbligatoria suddetta o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, trova applicazione anche in ipotesi di contemporanea titolarità di pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS e di altra pensione a carico dell'ENASARCO, atteso che il citato art. 19 riguarda qualsiasi ipotesi di cumulo di pensioni senza distinguere, quanto a quelle spettanti ai lavoratori autonomi, tra gestioni speciali a carico dell'INPS e gestioni autonome (quale quella dell'ENASARCO). La suddetta disposizione, ispirata al contenimento della spesa previdenziale, è conforme ai dettati costituzionali, ed in special modo all'art. 38 cost., rientrando nella discrezionalità del legislatore la delimitazione del campo di applicazione e dei limiti del sistema di perequazione automatica delle pensioni.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 31/07/1975 num. 364 art. 1, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)