Sez. L, Sentenza n. 5775 del 02/07/1987 (Rv. 454179 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - TEMPORANEA APPLICABILITÀ SULLA PENSIONE DI MAGGIORE IMPORTO - DISPOSIZIONE EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 843 DEL 1978 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 36, 42 E 47 COST. - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - TEMPORANEA APPLICABILITÀ SULLA PENSIONE DI MAGGIORE IMPORTO - DISPOSIZIONE EX ART. 19 DELLA LEGGE N. 843 DEL 1978 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 36, 42 E 47 COST. - INSUSSISTENZA.*
La disposizione dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 - modificato dal decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980 n. 33) e quindi abrogato, con effetto dall'1 ottobre 1983, dall'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983 n. 638), - statuente in via temporanea l'applicabilità dell'indennità integrativa speciale, nel caso di concorso di pensioni, soltanto su quella di maggiore importo, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 36, 42 e 47 cost., tenuto conto, in particolare, sia della diversità della posizione del titolare di più pensioni rispetto a quella del titolare di un'unica pensione sia (sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 1986) della discrezionalità del legislatore quanto alla graduale attuazione dei precetti di cui agli artt. 36 e 38 cost., che non comportano la necessaria ed integrale coincidenza tra ultima retribuzione e pensione né un costante adeguamento al mutevole potere di acquisto della moneta, sia, infine, dell'assoluta incongruità del riferimento agli artt. 42 e 47 cost., essendo superata la concezione della pensione come corrispettivo dei contributi versati e non potendo questi ritenersi di proprietà del soggetto per il quale è stato effettuato il versamento. (V 2541/87, mass n 451695; (V 1333/87, mass n 450807).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Costituzione art. 42, Costituzione art. 47, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)